|
 |
|
 |
 |
 |
 |
L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita a decorrere
dall'1.1.1993. La potestà di imposizione, accertamento, liquidazione e
riscossione spetta al Comune. Presupposto è il possesso di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano cui sia
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale. L'unità immobiliare è
costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme
di fabbricati, ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo
l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
L'area occupata dal fabbricato stesso e quella di sua pertinenza si intendono
incorporate nel fabbricato medesimo. Il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'Ici dalla data di ultimazione dei lavori, o dalla data di
effettivo utilizzo se antecedente.
Per terreno agricolo si intende quello adibito all'esercizio delle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ad attività
connesse.
L'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Dal 2000 il Comune ha
determinato periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune
commercio delle aree fabbricabili.
Sono soggetti passivi i proprietari degli immobili soggetti
all'imposta e i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello
Stato e anche se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano
attività.
Ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento
dell'Ici limitatamente alla sua quota parte. L'aliquota viene fissata dal
Comune in misura compresa fra il 4 e il 7 per mille. Il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, e per
approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data di approvazione del
bilancio preventivo. L'Ici è pari al risultato della moltiplicazione
dell'aliquota per la base imponibile, tolte le eventuali detrazioni o riduzioni
spettanti. L'imposta va rapportata alla quota di possesso ed ai mesi di
titolarità del diritto reale; il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata
si computa se la frazione è superiore a 14 giorni, non si computa se la
frazione è fino a 14 giorni. Dal periodo d'imposta 1997 le rendite catastali
urbane degli immobili sono rivalutate del 5% e i redditi dominicali del 25%.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale di
comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione con riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai fini Ici l'edificabilità non deve
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo
sufficiente che risulti da un piano regolatore generale.
L'Ici è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
La situazione è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico
del proprietario o in alternativa autocertificata dal contribuente.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Sull'Ici dovuta per l'abitazione principale è prevista una detrazione di €
105,00, rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione.
Quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti passivi,
la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali a prescindere dalle quote
di proprietà; la detrazione non può superare, in ogni caso, l'Ici dovuta. Alle
pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione
principale.
VERSAMENTI: l'Ici è dovuta per ciascun anno solare,
proporzionalmente ai mesi di possesso. La frazione superiore ai 14 giorni vale
come mese intero.
Il versamento dell'imposta è previsto in due soluzioni:
- entro il 16 giugno: la prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta,
calcolata utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente.
- entro il 16 dicembre: il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate per l'anno in
corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in un'unica soluzione,
entro il termine previsto per la prima rata; in questo caso il soggetto passivo
dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando aliquota e
detrazioni in vigore nell'anno in corso.
DICHIARAZIONE: i soggetti passivi presentano una
dichiarazione da cui risultano gli immobili posseduti. La stessa deve essere
presentata se si verificano modificazioni di dati ed elementi da cui consegua
un diverso ammontare dell'imposta. Nel caso di più contitolari del diritto
reale o della proprietà può essere presentata dichiarazione congiunta, ferma
restando la separazione dei versamenti.
ESPROPRIAZIONE: l'indennità di esproprio di un'area
fabbricabile è ridotta all'importo indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia se il valore dichiarato è inferiore all'indennità calcolata secondo le
norme vigenti.
|
|
 |
|
|
|