L’Imposta Municipale Propria (
IMU) è una nuova imposta che si paga dall’anno 2012, in sostituzione della vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
A differenza dell'ICI, che aveva come unico beneficiario il Comune,
l'IMU è destinata in parte al Comune e in parte allo Stato.
La nuova imposta si basa su regole simili alla vecchia ICI tuttavia sono soggetti alla nuova imposta anche fabbricati finora esentati e in particolare:
• abitazioni principali;
• abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori;
• fabbricati strumentali alle attività agricole.
Il decreto legge 201/2011, il cosiddetto decreto "Salva Italia", stabilisce le seguenti aliquote e detrazioni di base per l'anno 2012:
ALIQUOTE DI BASE
•
4,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
•
2,0 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale alle attività agricole;
•
7,6 per mille per tutti gli altri casi.
DETRAZIONI DI BASE •
€ 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze;
•
€ 50,00 per ogni figlio fino al compimento dei 26 anni, purché residente anagraficamente nell’abitazione principale del Contribuente.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Non sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori. Tali abitazioni sono pertanto assoggettate all'aliquota di base del 7,6 per mille, senza l'applicazione di detrazioni.
DEFINIZIONE DI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale (4 per mille), mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (7,6 per mille).
QUANDO, COME E DOVE SI PAGA
QUANDO SI PAGA
I versamenti dell'ICI devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
-
18 giugno 2012 per la prima rata in acconto (poiché il 16 giugno cade di sabato);
-
17 dicembre 2012 per la rata a saldo (poiché il 16 dicembre cade di domenica).
Soltanto per l'abitazione principale e le relative pertinenze il Contribuente può eventualmente scegliere di versare l'IMU
in 3 rate, scadenti rispettivamente il
18 giugno 2012, il 17 settembre 2012 e il 17 dicembre 2012. In ogni caso, il Contribuente può comunque scegliere di versare l'IMU nelle consuete 2 rate di giugno e dicembre.
COME SI PAGA L'IMU si versa col
modello F24, utilizzando il
codice ente E940 (Mareno di Piave) e i seguenti
codici tributo:
-
3912: abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
-
3913: fabbricati rurali a uso strumentale – COMUNE
-
3914: terreni – COMUNE
-
3915: terreni – STATO
-
3916: aree fabbricabili – COMUNE
-
3917: aree fabbricabili – STATO
-
3918: altri fabbricati – COMUNE
-
3919: altri fabbricati – STATO
DOVE SI PAGA Il versamento col modello
F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale,
senza l'applicazione di commissioni.
DICHIARAZIONE IMU Le vecchie dichiarazioni presentate ai fini ICI restano valide anche ai fini IMU, sempre se siano compatibili con la nuova disciplina.
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO I fabbricati non iscritti in catasto devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il
30 novembre 2012.
Fino a quando tali fabbricati non saranno dichiarati al catasto edilizio urbano l'IMU deve comunque essere pagata sulla base della rendita catastale di unità immobiliari similari già iscritte in catasto.
VISURE CATASTALI Chi fosse in possesso degli estremi catastali dei propri immobili può fare le
visure catastali direttamente dal sito dell'
Agenzia del Territorio, alla
sezione Privati.
UFFICIO TRIBUTI Per ogni ulteriore informazione
l’Ufficio Tributi è contattabile ai seguenti recapiti:
-
telefono: 0438-498813;
-
fax: 0438-492190;
-
e-mail: tributi-commercio@comune.marenodipiave.tv.it