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I.M.U. Imposta Municipale Propria

IMU


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Puoi usare intanto il Calcolo per verificare l'imposta da versare.

Ci scusiamo per il ritardo.
 

Calcolo IMU

Per i cittadini sprovvisti di nome utente e password (ad esempio i nuovi residenti) il servizio consente all’utente di registrare i dati relativi ai propri immobili ed effettuare il calcolo dell’imposta complessivamente dovuta.
 
 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è una nuova imposta che si paga dall’anno 2012, in sostituzione della vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

A differenza dell'ICI, che aveva come unico beneficiario il Comune, l'IMU è destinata in parte al Comune e in parte allo Stato.

La nuova imposta si basa su regole simili alla vecchia ICI tuttavia sono soggetti alla nuova imposta anche fabbricati finora esentati e in particolare:
• abitazioni principali;
• abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori;
• fabbricati strumentali alle attività agricole.

Il decreto legge 201/2011, il cosiddetto decreto "Salva Italia", stabilisce le seguenti aliquote e detrazioni di base per l'anno 2012:

ALIQUOTE DI BASE

4,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7);
2,0 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale alle attività agricole;
7,6 per mille per tutti gli altri casi.

DETRAZIONI DI BASE

€ 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze;
€ 50,00 per ogni figlio fino al compimento dei 26 anni, purché residente anagraficamente nell’abitazione principale del Contribuente.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Non sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori. Tali abitazioni sono pertanto assoggettate all'aliquota di base del 7,6 per mille, senza l'applicazione di detrazioni.

DEFINIZIONE DI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale (4 per mille), mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (7,6 per mille).

QUANDO, COME E DOVE SI PAGA

QUANDO SI PAGA

I versamenti dell'ICI devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
- 18 giugno 2012 per la prima rata in acconto (poiché il 16 giugno cade di sabato);
- 17 dicembre 2012 per la rata a saldo (poiché il 16 dicembre cade di domenica).

Soltanto per l'abitazione principale e le relative pertinenze il Contribuente può eventualmente scegliere di versare l'IMU in 3 rate, scadenti rispettivamente il 18 giugno 2012, il 17 settembre 2012 e il 17 dicembre 2012. In ogni caso, il Contribuente può comunque scegliere di versare l'IMU nelle consuete 2 rate di giugno e dicembre.

COME SI PAGA

L'IMU si versa col modello F24, utilizzando il codice ente E940 (Mareno di Piave) e i seguenti codici tributo:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
- 3913: fabbricati rurali a uso strumentale – COMUNE
- 3914: terreni – COMUNE
- 3915: terreni – STATO
- 3916: aree fabbricabili – COMUNE
- 3917: aree fabbricabili – STATO
- 3918: altri fabbricati – COMUNE
- 3919: altri fabbricati – STATO

DOVE SI PAGA

Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza l'applicazione di commissioni.


DICHIARAZIONE IMU

Le vecchie dichiarazioni presentate ai fini ICI restano valide anche ai fini IMU, sempre se siano compatibili con la nuova disciplina.

FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

I fabbricati non iscritti in catasto devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Fino a quando tali fabbricati non saranno dichiarati al catasto edilizio urbano l'IMU deve comunque essere pagata sulla base della rendita catastale di unità immobiliari similari già iscritte in catasto.

VISURE CATASTALI

Chi fosse in possesso degli estremi catastali dei propri immobili può fare le visure catastali direttamente dal sito dell'Agenzia del Territorio, alla sezione Privati.

UFFICIO TRIBUTI

Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Tributi è contattabile ai seguenti recapiti:
- telefono: 0438-498813;
- fax: 0438-492190;
- e-mail: tributi-commercio@comune.marenodipiave.tv.it
 

Informazioni sull'I.C.I. (non più in vigore dal 01.01.2012)

Logo ICI
Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008 è stata disposta L’ABOLIZIONE DELL’I.C.I. SULLA PRIMA CASA E SULLE ABITAZIONI AD ESSA ASSIMILATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

Di conseguenza l’I.C.I. NON DEVE PIU’ ESSERE VERSATA:
  • per prima casa: intendendosi per prima casa l’abitazione in cui il soggetto passivo d’imposta proprietario o usufruttuario ha la residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali l’I.C.I. deve ancora essere versata;
  • per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado di parentela (figli, genitori, fratelli) adibite a loro abitazione principale;
  • per le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non siano locate.

L’imposta continua ad essere DOVUTA per tutte le altre tipologie di beni immobili: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati diversi dalla prima casa dove si ha la residenza, nonché per le abitazioni di lusso iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad essere dovuto il versamento dell’I.C.I.

VERSAMENTI:
L’I.C.I. dovuta complessivamente per l’anno in corso va versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
I predetti soggetti possono, tuttavia, provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’imposta va versata utilizzando:

  1. BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A:
    EQUITALIA NOMOS SPA MARENO DI PIAVE - TV – ICI
    c.c. n° 88678982
    Si invitano i contribuenti a NON UTILIZZARE bollettini riportanti numeri ed intestazioni diversi da quelli sopra indicati.
  2. MODELLO F24 IN QUALSIASI BANCA E/O POSTA SENZA ADDEBITO DI SPESE UTILIZZANDO I SEGUENTI CODICI:
    cod. Ente: E940
    cod. tributo:
    3901 abitazione principale
    3902 terreni agricoli
    3903 aree fabbricabili
    3904 altri fabbricati
    Per ulteriori codici relativi a sanzioni o interessi nel caso di ravvedimento consultare il sito del ministero delle finanze.


Accedi alla sezione MODULISTICA ICI per Scheda Valori ICI, Aliquote e detrazioni vigenti, Dichiarazione ICI, Ravvedimento, Rateizzazione, Tardivo Versamento, Concessione Uso Gratuito, Istanza Rimborso, Modello F24 e altri moduli.