A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 172 del 18 12 2020, LA REGIONE COMUNICA CHE L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 169 DEL 17 DICEMBRE 2020 RIMARRA’ IN VIGORE FINO AL 23 12 2020 COMPRESO.
✅Proviamo a fare un po’ di chiarezza, in mezzo a tanta confusione, ecco le regole che varranno per i prossimi giorni:
✅ NEI GIORNI 19, 20, 21, 22, 23 dicembre valgono le regole della zona GIALLA (art. 1 del DPCM 03 12 2020), con le ulteriori restrizioni dell’Ordinanza regionale n° 169 del 17 12 2020
✅ Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, valgono le regole relative alla zona ARANCIONE (art. 2 del DPCM 03 12 2020)
✅ Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, valgono le regole relative alla zona ROSSA (art. 3 del DPCM 03 12 2020)
✅ Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14.
➡️ Riproponiamo le regole nelle zone rosse e arancioni. Nella precedente pubblicazione c’era un’imprecisione in tema di servizi alle persone.
🔴 ZONE ROSSE
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 03 12 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
d) tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 03 12 2020.
🟠ZONE ARANCIO
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 169 del 17 dicembre 2020
✅ Entra in vigore il 19 12 2020 e resta in vigore fino al 06 01 2021, sovrapponendosi all’Ordinanza 167 del 10 12 2020.
➡️ REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI
✅ dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
✅ E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
✅ I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14;
✅ Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
✅ E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali,
✅ E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
✅ E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
✅Per le spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link
➡️ MISURE DI COMPORTAMENTO PERSONALE
✅ sono grossomodo confermate le regole sull’utilizzo delle mascherine e sull’attività motoria vigenti. Si rimanda alla puntuale lettura
➡️ MISURE PER GLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
✅ sono grossomodo confermate le regole sulle limitazioni (una persona per nucleo famigliare) ed il numero di accessi in funzione della superficie dell’esercizio. Si rimanda alla puntuale lettura
➡️ MISURE PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI
✅ sono grossomodo confermate le regole sulle limitazioni di orario (Consumazione dalle 11 alle 15. Oltre alle 15 solo seduti) e sul numero di persone per tavolo (non più di 4 anche se conviventi), sull’uso costante della mascherina anche per gli avventori. Si rimanda alla puntuale lettura.
➡️ A MARENO, RAGGIUNTA LA SOGLIA DEI 100 ATTUALMENTE CONTAGIATI, ALCUNI DEI QUALI RICOVERATI.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=436768
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