L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustiche o visive, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili, nell'esercizio di un'attività economica.
Si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati.
- L'imposta di pubblicità colpisce la pubblicità esterna, cioè ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva.
- Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica alle affissioni effettuate a cura del concessionario del Comune negli spazi a ciò appositamente riservati nell'ambito del proprio territorio.
Soggetto Passivo
è tenuto al pagamento dell'imposta in via principale il titolare degli impianti attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario. Il soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento del tributo.
Modalita' di applicazione
l'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
Insegne d'esercizio
non è dovuta imposta per le insegne d'esercizio che contraddistinguono la sede nella quale si svolgono attività commerciali e di produzione di beni o servizi per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. Per le insegne che superano complessivamente (anche quando siano più di una) i 5 mq, l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
Riduzione
la tariffa dell'imposta è ridotta a metà per:
- a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni e fondazioni, ecc. senza scopo di lucro;
- b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive e religiose realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti, e di beneficenza.