07 aprile 2021

Assegno maternità di base e Assegno nucleo familiare

Corresponsioni di assegni per cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini di paesi terzi in particolare disagio economico per l'anno 2021.

Assegno di maternità

L'art. 74, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha previsto un'importante misura di assistenza sociale: l'assegno mensile di  maternità di base.

Comporta  il pagamento  di  una somma  per ogni figlio  nato  o per  ogni  minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, ai sensi della Legge 184/83, che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è di € 348,12 al mese, per cinque mensilità, per complessivi € 1.740,60 se spettante nella misura intera, alle madri cittadine italiane residenti nel Comune, alle cittadine comunitarie residenti o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 286/1998, il cui nucleo  familiare  di appartenenza  abbia un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore, per l'anno 2021, a€  17.416,66.

La domanda  per l'attribuzione dell'assegno di maternità va presentata al Comune   di residenza,  tramite  i  CAF  convenzionati, in via  generale,  dalle  madri cittadine italiane residenti nel Comune, dalle cittadine comunitarie residenti o in possesso di carta di soggiorno di cui.all' art. 9 del D.Lgs. 286/1998, entro il  termine perentorio di sei mesi dalla data del parto.

La domanda per l'assegno di maternità può essere presentata dalle madri che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri Enti previdenziali), nè alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Inoltre possono richiedere l'assegno le madri che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all'importo dell'asegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Per maggiori informazioni contattare telefonicamente lUfficio Servizi Sociali, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Per presentare domanda rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Mareno di Piave.

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

L'art. 65, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto un'importante misura di assistenza sociale: l'assegno mensile per il nucleo familiare.

Consiste nella corresponsione di una cifra mensile di 145,14 per tredici mensilità all'anno, a tutti i nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari e ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, residenti con tre o più figli minori, in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore, per l'anno 2020, a€   8.788,99.

La domanda per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare va presentata al Comune di residenza, tramite i CAAF convenzionati, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.

La domanda può essere presentata indifferentemente da ognuno dei genitori, essendo entrambi ugualmente responsabili delle dichiarazioni anagrafiche, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 223/1989. Il diritto all'assegno decorre normalmente dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifichino le condizioni di legge e parimenti viene a cessare con il 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell'ISEE.

Per maggiori informazioni contattare telefonicamente lUfficio Servizi Sociali, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Per presentare domanda rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Mareno di Piave.

Ufficio di riferimento

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